Il DDL 1660, presentato a gennaio a firma dei ministri Nordio (giustizia), Piantedosi (interno) e Crosetto (difesa) è stato approvato ieri alla Camera e passa ora al Senato.
Qui vorrei (o dovrei) aggiungere un commento personale ma non credo di saper mantenere un’imparzialità “giornalistica”, quindi piuttosto che fare copia e incolla da un altro articolo lascio direttamente il [link al progetto](https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=1660) e sotto dei commenti e analisi di alcune associazioni, tra cui [Antigone](https://www.antigone.it/) e [ASGI](https://www.asgi.it/).
Questi gli articoli salienti del disegno di legge:
Art. 1 – Introduce i nuovi reati, puniti con pene fino a 6 anni, di detenzione e/o diffusione di materiale inerente la preparazione o l’uso di armi e sostanze pericolose utilizzabili per non meglio precisate finalità di terrorismo, anche internazionale.
Art. 7 – Prevede la revoca della cittadinanza italiana, entro 10 anni dalla sentenza definitiva, contro il cittadino condannato per terrorismo o eversione.
Art. 8 – Introduce nel codice penale il nuovo art. 634 bis, che punisce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui con la pena da 2 a 7 anni di reclusione sia per l’occupante sia per chi coopera con esso. La norma si aggiunge a quella prevista dall’art. 633 c.p., che punisce la occupazione abusiva di immobile, con la reclusione da 2 a 4 anni. Inoltre, viene introdotto nel codice di procedura penale il nuovo art. 321 bis, che dà alla polizia il potere di sgomberare immediatamente l’immobile occupato.
Art. 10 – Introduce il potere del questore di disporre contro il cittadino l’allontanamento da una determinata area urbana fino a 48 ore. Si può quindi immaginare l’uso che ne verrà fatto prima di manifestazioni e cortei sindacali e politici. Allarga i casi di emanazione del DASPO urbano fino a prevedere il DASPO giudiziario, disposto dal giudice quale condizione per la concessione della sospensione condizionale della pena.
Art. 11 – Ripristina la sanzione penale e non più amministrativa per il reato di blocco stradale. Introduce l’aggravamento della pena da 6 mesi a 2 anni a carico di coloro che effettuano un blocco stradale o ferroviario con il proprio corpo e con più persone riunite. E’ il manganello giudiziario per farla finita con scioperi operai e manifestazioni non autorizzate.
Art. 12 e 13 – Sono norme mirate contro i Rom. Il primo abolisce l’obbligo per il giudice di rinviare la pena se la condannata è incinta o madre di un bimbo di età inferiore ad un anno, sicchè madre e figlio potranno finire in carcere a discrezione del magistrato. Il secondo punisce, con pene aggravate, non solo chi organizza l’accattonaggio, ma anche chi induca terzi a farlo.
Art. 14 – Introduce l’aumento di un terzo della pena prevista per i reati di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale (già prevista da 6 mesi a 5 anni), se il fatto è commesso contro un ufficiale o agente di polizia, vietando al giudice di considerare prevalenti le circostanze attenuanti rispetto a tale nuova aggravante.
Art. 15 – Prevede che si proceda d’ufficio – e non più su querela di parte – nel caso di lesioni personali lievi o lievissime a danno di ufficiali o agenti di polizia in servizio, punite con pena da 2 a 5 anni.
Art. 20 – Autorizza ufficiali e agenti di polizia a portare armi senza licenza, anche quando non sono in servizio.
Queste tre norme corazzano e scudano l’azione violenta in servizio e l’eventuale uso di armi fuori servizio da parte di 300.000 ufficiali e agenti di polizia (provenienti da Polizia, Carabinieri, Finanza, Polizia Locale) contro i cittadini.
Art. 18 e Art. 25 – L’art. 18 introduce: a) la nuova aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p., che prevede una pena fino 5 anni), se viene commesso all’interno di un carcere dai detenuti o anche mediante comunicazioni dirette a persone detenute; b) il nuovo art. 415 bis c.p., che punisce con la reclusione fino ad 8 anni “chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, promuova, organizzi o diriga una sommossa con atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini o con tentativi di evasione, commessi congiuntamente da tre o più persone”. Le pene possono essere aumentate, in determinati casi (lesioni personali, uso di armi, ecc.) fino a 20 anni. L’art. 25 completa le suddette norme con la previsione dell’esclusione dei detenuti istigatori o ribelli (anche passivi!) dai benefici penitenziari, equiparandoli a mafiosi e terroristi
Art. 19 – Applica quanto previsto dall’art. 18 per i detenuti in carcere contro i migranti ristretti nei CPR, confermandone la natura carceraria. Questa normativa annulla qualsiasi diritto dei detenuti e li annichilisce ad esseri senza dignità, sottoposti all’imperio e arbitrio assoluti e al ricatto permanente del personale penitenziario.
Art. 23 – Il governo Renzi aveva già concesso, con il decreto-legge n.7/2015, ai funzionari e agenti dei servizi segreti, infiltrati in associazioni terroristiche o eversive, l’immunità penale nel caso di compimento di reati associativi per finalità di terrorismo. La norma, che era transitoria e più volte prorogata, diventa ora permanente e prevede l’estensione dell’immunità penale per la direzione ed organizzazione di associazioni terroristiche, anche internazionali, ed eversive dell’ordine democratico, nonché nel caso di fabbricazione o detenzione di ordigni o di materiale con finalità di terrorismo. Si passa così dalla figura dell’agente infiltrato a quella dell’agente provocatore, o – peggio ancora – dell’organizzatore di attentati e stragi.
Inoltre parifica la cannabis light a quella non light, vietando quindi la coltivazione e il commercio di infiorescenze anche di cannabis con thc inferiore allo 0.2 per cento. Una possibilità che avrebbe gravissime ricadute su tute le imprese del settore
> coloro che effettuano un blocco stradale o ferroviario _con il proprio corpo_
Meno male, tassisti e trattori sono salvi, in carcere solo gli attivisti climatici
Female_corrector on
Fra due anni questa qui apre i campi di concentramento
Admiral_Ballsack on
Sono felice che nell’interesse della sicurezza il nostro governo abbia approvato queste misure, specialmente per quanto riguarda il divieto totale della cannabis light.
È arrivato finalmente il giorno in cui la piaga della cannabis light sparisce dalle nostre strade e dalle vite dei nostri figli.
Rimane purtroppo il disappunto nel vedere che sostanze altrettanto pericolose siano rimaste fuori dall’insieme delle misure, tra cui il tè alla pesca e il torrone.
mannaggia___ on
Sta rottura de coglioni dei fascisti
Competitive_Mark7430 on
Soltanto gli articoli 12 e 13 si possono apprezzare, il resto è melma degna di questo “governo”.
Moloch90 on
Fasci dimmerda
CoutureKat on
l’unica cosa che mi fa sentire poco sicuro in Italia è la presenza di fasci del cazzo
AuroraBoreale22 on
Madonna che schifezza…
unknhawk on
Una legge ad hoc contro i poveri, gli immigrati e chi protesta. Che capolavoro. *Bestemmie a profusione*
Ominibus on
La lega ha il via libera per la consultazione e sulla castrazione chimica ….. qui c’è puzza di classismo se tale norma deve essere approvata a uno di loro/loro figli…. Vedremo
16 Comments
Il DDL 1660, presentato a gennaio a firma dei ministri Nordio (giustizia), Piantedosi (interno) e Crosetto (difesa) è stato approvato ieri alla Camera e passa ora al Senato.
Qui vorrei (o dovrei) aggiungere un commento personale ma non credo di saper mantenere un’imparzialità “giornalistica”, quindi piuttosto che fare copia e incolla da un altro articolo lascio direttamente il [link al progetto](https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=1660) e sotto dei commenti e analisi di alcune associazioni, tra cui [Antigone](https://www.antigone.it/) e [ASGI](https://www.asgi.it/).
Però come piccolo comedy relief offro [questa notizia](https://www.ansa.it/lazio/notizie/2024/09/18/respinto-odg-avs-al-ddl-sicurezza-per-sgombero-stabile-casapound_3b01e844-ec99-4025-b311-3a13596964e1.html): AVS ha presentato un odg alla camera per fare sì che il governo si impegnasse sullo sgombero della sede occupata di Casapound, in linea con l’inasprimento delle pene e il maggior potere dato alle forze dell’ordine in casi di occupazione. È stato respinto.
Questi gli articoli salienti del disegno di legge:
Art. 1 – Introduce i nuovi reati, puniti con pene fino a 6 anni, di detenzione e/o diffusione di materiale inerente la preparazione o l’uso di armi e sostanze pericolose utilizzabili per non meglio precisate finalità di terrorismo, anche internazionale.
Art. 7 – Prevede la revoca della cittadinanza italiana, entro 10 anni dalla sentenza definitiva, contro il cittadino condannato per terrorismo o eversione.
Art. 8 – Introduce nel codice penale il nuovo art. 634 bis, che punisce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui con la pena da 2 a 7 anni di reclusione sia per l’occupante sia per chi coopera con esso. La norma si aggiunge a quella prevista dall’art. 633 c.p., che punisce la occupazione abusiva di immobile, con la reclusione da 2 a 4 anni. Inoltre, viene introdotto nel codice di procedura penale il nuovo art. 321 bis, che dà alla polizia il potere di sgomberare immediatamente l’immobile occupato.
Art. 10 – Introduce il potere del questore di disporre contro il cittadino l’allontanamento da una determinata area urbana fino a 48 ore. Si può quindi immaginare l’uso che ne verrà fatto prima di manifestazioni e cortei sindacali e politici. Allarga i casi di emanazione del DASPO urbano fino a prevedere il DASPO giudiziario, disposto dal giudice quale condizione per la concessione della sospensione condizionale della pena.
Art. 11 – Ripristina la sanzione penale e non più amministrativa per il reato di blocco stradale. Introduce l’aggravamento della pena da 6 mesi a 2 anni a carico di coloro che effettuano un blocco stradale o ferroviario con il proprio corpo e con più persone riunite. E’ il manganello giudiziario per farla finita con scioperi operai e manifestazioni non autorizzate.
Art. 12 e 13 – Sono norme mirate contro i Rom. Il primo abolisce l’obbligo per il giudice di rinviare la pena se la condannata è incinta o madre di un bimbo di età inferiore ad un anno, sicchè madre e figlio potranno finire in carcere a discrezione del magistrato. Il secondo punisce, con pene aggravate, non solo chi organizza l’accattonaggio, ma anche chi induca terzi a farlo.
Art. 14 – Introduce l’aumento di un terzo della pena prevista per i reati di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale (già prevista da 6 mesi a 5 anni), se il fatto è commesso contro un ufficiale o agente di polizia, vietando al giudice di considerare prevalenti le circostanze attenuanti rispetto a tale nuova aggravante.
Art. 15 – Prevede che si proceda d’ufficio – e non più su querela di parte – nel caso di lesioni personali lievi o lievissime a danno di ufficiali o agenti di polizia in servizio, punite con pena da 2 a 5 anni.
Art. 20 – Autorizza ufficiali e agenti di polizia a portare armi senza licenza, anche quando non sono in servizio.
Queste tre norme corazzano e scudano l’azione violenta in servizio e l’eventuale uso di armi fuori servizio da parte di 300.000 ufficiali e agenti di polizia (provenienti da Polizia, Carabinieri, Finanza, Polizia Locale) contro i cittadini.
Art. 18 e Art. 25 – L’art. 18 introduce: a) la nuova aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p., che prevede una pena fino 5 anni), se viene commesso all’interno di un carcere dai detenuti o anche mediante comunicazioni dirette a persone detenute; b) il nuovo art. 415 bis c.p., che punisce con la reclusione fino ad 8 anni “chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, promuova, organizzi o diriga una sommossa con atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini o con tentativi di evasione, commessi congiuntamente da tre o più persone”. Le pene possono essere aumentate, in determinati casi (lesioni personali, uso di armi, ecc.) fino a 20 anni. L’art. 25 completa le suddette norme con la previsione dell’esclusione dei detenuti istigatori o ribelli (anche passivi!) dai benefici penitenziari, equiparandoli a mafiosi e terroristi
Art. 19 – Applica quanto previsto dall’art. 18 per i detenuti in carcere contro i migranti ristretti nei CPR, confermandone la natura carceraria. Questa normativa annulla qualsiasi diritto dei detenuti e li annichilisce ad esseri senza dignità, sottoposti all’imperio e arbitrio assoluti e al ricatto permanente del personale penitenziario.
Art. 23 – Il governo Renzi aveva già concesso, con il decreto-legge n.7/2015, ai funzionari e agenti dei servizi segreti, infiltrati in associazioni terroristiche o eversive, l’immunità penale nel caso di compimento di reati associativi per finalità di terrorismo. La norma, che era transitoria e più volte prorogata, diventa ora permanente e prevede l’estensione dell’immunità penale per la direzione ed organizzazione di associazioni terroristiche, anche internazionali, ed eversive dell’ordine democratico, nonché nel caso di fabbricazione o detenzione di ordigni o di materiale con finalità di terrorismo. Si passa così dalla figura dell’agente infiltrato a quella dell’agente provocatore, o – peggio ancora – dell’organizzatore di attentati e stragi.
Inoltre parifica la cannabis light a quella non light, vietando quindi la coltivazione e il commercio di infiorescenze anche di cannabis con thc inferiore allo 0.2 per cento. Una possibilità che avrebbe gravissime ricadute su tute le imprese del settore
[Qui il commento di Antigone e ASGI](https://documenti.camera.it/leg19/documentiAcquisiti/COM01/Audizioni/leg19.com01.Audizioni.Memoria.PUBBLICO.ideGes.37470.17-05-2024-14-59-30.273.PDF)
Art 11 ê incommentabile, molto pericoloso onestamente
Bene le misure contro accattonaggio, blocco stradale, DASPO, molto male per stretta sulla cannabis e porto d’armi.
no ma fidati che queste non sono le basi per un governo autoritario tipo russia o bulgaria
Quello che più mi sconvolge è lo smisurato inasprimento dell’oppressione alle libertà del cittadino tramite militarizzazione delle forze dell’ordine…
Azz, avendo io una collezione dei vari cookbook degli anni 90 che ti insegnavano a fare ordigni di ogni tipo ora posso farmi un bel 6 anni.
Peccato che siano pubblici su github: https://github.com/ItalianHackersEmbassy/ancient-guides
> coloro che effettuano un blocco stradale o ferroviario _con il proprio corpo_
Meno male, tassisti e trattori sono salvi, in carcere solo gli attivisti climatici
Fra due anni questa qui apre i campi di concentramento
Sono felice che nell’interesse della sicurezza il nostro governo abbia approvato queste misure, specialmente per quanto riguarda il divieto totale della cannabis light.
È arrivato finalmente il giorno in cui la piaga della cannabis light sparisce dalle nostre strade e dalle vite dei nostri figli.
Rimane purtroppo il disappunto nel vedere che sostanze altrettanto pericolose siano rimaste fuori dall’insieme delle misure, tra cui il tè alla pesca e il torrone.
Sta rottura de coglioni dei fascisti
Soltanto gli articoli 12 e 13 si possono apprezzare, il resto è melma degna di questo “governo”.
Fasci dimmerda
l’unica cosa che mi fa sentire poco sicuro in Italia è la presenza di fasci del cazzo
Madonna che schifezza…
Una legge ad hoc contro i poveri, gli immigrati e chi protesta. Che capolavoro. *Bestemmie a profusione*
La lega ha il via libera per la consultazione e sulla castrazione chimica ….. qui c’è puzza di classismo se tale norma deve essere approvata a uno di loro/loro figli…. Vedremo